Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale l’Associazione non riconosciuta denominata “EDUCREME”, di seguito indicata anche come “Associazione”, regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di San Sebastiano da Po. Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’Associazione è iscritta.
3. A decorrere dall’avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito indicato “RUNTS”), l’acronimo “ETS” dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “EDUCREME ETS”.
4. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
5. Con delibera del Consiglio direttivo l’Associazione può istituire delle sezioni territoriali non autonome.
Le sezioni territoriali sono prive di autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale e assicurano il presidio locale per l’attuazione della missione statutaria con compiti di sviluppo e promozione delle attività associative.
6. Il Consiglio Direttivo indirizza l’attività delle Sezioni territoriali e individua per ognuna un Referente locale.
7. La costituzione e l’attività delle Sezioni territoriali, nonché i loro rapporti con la sede centrale dell’Associazione, sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
8. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Scopi e finalità
PREMESSA
1. In un mondo in cui l’informazione è sempre più veicolata dalle nuove tecnologie, diventa sempre più urgente praticare una corretta lettura dell’informazione e analisi dei messaggi dei media.
L’associazione intende promuovere una corretta comunicazione rispettosa del dialogo, della solidarietà, della dignità umana e dei valori della persona.
2. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale.
3. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e si prefigge lo scopo di:
– promuovere nel territorio un’informazione corretta e democratica, in grado di accrescere un’opportuna coscienza critica di fronte alla complessità del contesto socio-culturale attuale di cui i mezzi di comunicazione di massa sono espressione;
– valorizzare e diffondere la Media Education e la Media Literacy al fine di sviluppare una comprensione critica della comunicazione mediale e una partecipazione attiva, incrementando le competenze sull’uso corretto e sulla funzione dei media e promuovendo l’alfabetizzazione mediatica come strumento che consenta di leggere, comprendere ed elaborare le informazioni;
– favorire l’alfabetizzazione digitale per ridurre il divario tecnologico, con attenzione all’inclusione sociale di categorie svantaggiate;
– innovare contesti scolastici, in modo da migliorare la qualità della didattica, la personalizzazione nell’apprendimento, formando il personale didattico a nuove metodologie che utilizzino o meno la tecnologia;
– innovare contesti extrascolastici, lavorativi, socio-sanitari, centri per persone con disabilità, comunità assistenziali, in modo da migliorare l’ambiente e incrementare le competenze delle persone coinvolte (utenti e operatori), ottimizzare le risorse disponibili;
– sensibilizzare in merito ai rischi e alle conseguenze dannose legate ad un uso scorretto della tecnologia e alle opportunità fornite dagli strumenti tecnologici nel contrasto della dispersione scolastica;
– sviluppare competenze di cittadinanza digitale e educazione civica, fondamentali per destreggiarsi nel mondo di oggi e promuovere la tutela dei diritti dei cittadini.
Art. 3 – Attività di interesse generale
Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
– lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
– lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
– lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
– lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 4 – Attività
1. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo al fine di raggiungere gli scopi menzionati nel precedente articolo 2, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
– ideazione e realizzazione di percorsi, workshop, laboratori dedicati ai docenti riguardanti metodologie innovative, inclusive, mediaeducative e strumenti tecnologici;
– ideazione e realizzazione di percorsi, workshop, laboratori dedicati agli studenti sull’utilizzo strumentale e consapevole della tecnologia nell’apprendimento e sullo sviluppo di competenze essenziali nel mondo odierno, da sfruttare sia in ambito scolastico, sia extrascolastico;
– ideazione e realizzazione di percorsi, workshop, laboratori e seminari, in qualsiasi ambito e per qualsiasi target (bambini, ragazzi, adulti, anziani), su argomenti riguardanti la Media Education e la Media Literacy, come l’educazione digitale, l’uso consapevole degli strumenti tecnologici e digitali (ad esempio dei social network) e la comprensione del concetto di cittadinanza digitale;
– percorsi educativi su temi quali il cyberbullismo e tutti i rischi legati ai social network, l’utilizzo di strumenti tecnologici che favoriscano l’apprendimento, in particolare per ragazzi con DSA e contrastino la dispersione scolastica;
– creazione, ricerca e diffusione di artefatti digitali e multimediali ludico-educativi attraverso siti web, pagine sui social network etc. che diffondano i valori fondanti della Media Education e della Media Literacy;
– collaborazioni con Enti pubblici e privati del territorio e con le realtà del privato sociale che operano nell’ambito mediaeducativo, anche attraverso la stipula di convenzioni e di accordi, la realizzazione di progetti comuni e la partecipazione a bandi.
2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Art. 5 – Patrimonio e risorse economiche
1. Il patrimonio dell’Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
a. Beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’Associazione;
c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative e contributi degli aderenti;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
f) proventi da attività di interesse generale e da attività “diverse” di cui all’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché siano secondarie e strumentali);
g) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
3. L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., qualora sia previsto, l’Associazione redige annualmente e rende pubblico il bilancio sociale.
5. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 6 – Soci
1. Il numero degli associati è illimitato. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso di cui all’art. 7.
Art. 7 – Criteri di ammissione ed esclusione
1. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato, con la quale l’interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. L’eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza deve essere sempre motivato e comunicato all’interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci.
3. Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. All’appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.
4. Il Consiglio direttivo comunica entro 30 (trenta) giorni l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
6. La qualità di Socio si perde:
a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, a persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali e per aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
c) per esclusione conseguente a morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, se prevista, trascorsi 30 (trenta) giorni dal sollecito scritto;
d) per decadenza: a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all’ordine pubblico e agli scopi dell’Ente.
7. L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 8 – Norme sul volontariato
1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Art. 9 – Lavoratori
1. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 e ss.mm.ii. del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
Art. 10 – Diritti e Doveri dei soci
1. L’Associazione si ispira a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione e riguardo alla partecipazione alla vita dell’Associazione e alla sua attività. In modo particolare:
a. I soci hanno diritto:
– di partecipare a tutte le attività promosse dall’ Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
– di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
– di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
– di consultare i libri sociali presso la sede dell’Associazione, presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo, il quale provvede entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta nel rispetto delle limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.
b. I soci sono obbligati:
– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
– al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
Art. 11 – Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio direttivo;
c. il Presidente;
d. l’Organo di controllo, ove nominato nei casi previsti dalla legge o qualora ritenuto opportuno dall’Assemblea dei Soci;
e. il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti ove nominato nei casi previsti dalla legge o qualora ritenuto opportuno dall’Assemblea dei Soci.
2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 12 – Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 2 (due) associati.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. L’Assemblea che si svolge secondo le modalità del presente comma si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario verbalizzante e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario verbalizzante, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
5. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. É esclusa la partecipazione del minore all’elettorato passivo.
6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. L’Assemblea nomina un segretario verbalizzante.
7. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
8. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
9. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
10. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario verbalizzante e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
11. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 13 – Assemblea ordinaria dei Soci
1. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
4. L’Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
b) approva l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) discute e approva i programmi di attività;
d) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
e) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’Associazione (se previsto);
f) nomina e revoca l’organo di controllo (se previsto);
g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
h) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
j) approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
k) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
l) delibera sull’esclusione dei soci;
m) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
n) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
o) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione stessa;
p) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che eventualmente prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 8 dello Statuto;
q) delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Art. 14 – Assemblea straordinaria dei Soci
1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 12.
2. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell’Associazione con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 15 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Si applica l’articolo 2382 del Codice civile.
2. L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell’Associazione, e in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. Il Segretario svolge le attività amministrative e cura la tenuta e l’aggiornamento dei libri sociali; verbalizza le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
8. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
9. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
a) attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
b) redige e presenta all’Assemblea il bilancio ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
c) redige l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) delibera sulle domande di nuove adesioni;
e) sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
f) sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
g) propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto;
h) approva i rimborsi previsti per gli associati che prestino eventualmente attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 8 dello Statuto;
i) approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione;
j) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
10. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte l’anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno i due terzi dei componenti.
13. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
14. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario (o in sua assenza da un membro eletto allo scopo) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 16 – Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Art. 17 – Organo di controllo
1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del Codice civile. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
3. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. L’organo di controllo dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rinominato.
5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.
Art. 18 – Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere formato da una persona fisica oppure da una società di revisione legale.
2. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rinominato.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 19 – Comitati Tecnici
1. Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
Art. 20 – Libri sociali
1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
– il libro degli associati;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– il registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
Art. 21 – Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.
3. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 22 – Norme finali
1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, le norme del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi e la normativa nazionale e regionale in materia.